II 24 ottobre 2004 scade la fase transitoria per le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.). Peraltro il testo dell'art. 86 co. 1 del D. Lgs. n. 276/03, così come modificato dal decreto legislativo correttivol, recita testualmente: "Termini diversi e comunque non superiori al 24 ottobre 2005 (...) potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacalti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale". Si tratta dei rapporti instaurati prima del 23 ottobre 2003 e non rinconducibili ad un progetto, programma o a una fase di esso. Per questi ultimi, quindi, l'unico possibilità di sopravvivenza oltre il termine suindicato, e comunque non oltre il 24 ottobre 2005, è quello di sottoscrivere un accordo sindacale aziendale.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali (rsa, rsu) si potranno contattare le organizzazioni di categoria dei lavoratori attraverso la locale Confcommercio, alla quale sarà necessario inviare un'apposita richiesta di incontro avente per oggetto il prolungamento previsto dal suindicato art. 86.
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